UFFICIALE – Giudice Sportivo, Inter sanzionata per gli ululati contro Koulibaly

Di seguito, il Comunicato Ufficiale n.197, con i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 34ª giornata della Serie A TIM 2016/2017.

 

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 28-29-30 aprile 2017 – Quindicesima giornata ritorno
Atalanta-Juventus 2-2
Bologna-Udinese 4-0
Cagliari-Pescara 1-0
Crotone-Milan 1-1
Empoli-Sassuolo 1-3
Genoa-Chievo Verona 1-2
Internazionale-Napoli 0-1
Palermo-Fiorentina 2-0
Roma-Lazio 1-3
Torino-Sampdoria 1-1

 

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 maggio 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
197/520

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 2 maggio 2017
197/521
” ” ” N. 82

 

1) SERIE A TIM
Gare del 28-29-30 aprile 2017 – Quindicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. PESCARA del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale e il referto dell’Arbitro relativi alla gara
in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati, al 40° del secondo
tempo, all’indirizzo del calciatore del Pescara Muntari;
considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepiti
nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessi
rappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di
soli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circa
duemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello
della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non
percepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3,
CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Cagliari.
* * * * * * * * *

 

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo, rilevato che dalla relazione della Procura federale risulta che numerosi sostenitori della Soc. Internazionale (l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3, CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percezione”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati, e segnalato dallo stesso Direttore di gara, che disponeva regolare annuncio dall’altoparlante dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore
197/522 denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

* * * * * * * * *
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale
si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma
Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo;
considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione
e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro),
a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;
considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis,
CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato
“Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un
periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga
violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova
violazione.
* * * * * * * * *
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale
si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita
Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo;
considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base ai
presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.
* * * * * * * * *
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email
pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del
197/523
calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della
concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;

considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di
giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può
ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza
che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS,
trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in
particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore,
punibile ai sensi della medesima disposizione;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di
due giornate effettive di gara.
* * * * * * * * *

 

a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Internazionale, Juventus, Napoli e
Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del
secondo tempo, acceso fumogeni nel proprio settore che comportavano, stante l’intensità e il
numero degli stessi, l’interruzione della gara per circa due minuti a causa della scarsa visibilità;
per avere inoltre, alla ripresa del giuoco, lanciato un bengala acceso sul terreno di giuoco, in
prossimità del portiere della squadra avversaria, causando una sospensione ulteriore di circa un
minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, più volte nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Soc. Napoli. 
197/524

 

b) CALCIATORI

 

CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ASTORI Davide (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
DE PAOLI Fabio (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
KUCKA Juraj (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
MUNTARI Sulley Ali (Pescara): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali
di gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno di
giuoco senza autorizzazione del Direttore di gara (provvedimento comunicato al capitano della
Soc. Pescara).
RUDIGER Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
CRISETIG Lorenzo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
FALCINELLI Diego (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
GOBBI Massimo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LAXALT SUAREZ Diego Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MURILLO CERON Jeison Fabian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
197/525
NESTOROVSKI Ilija (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).

 

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

 

AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

 

TERZA SANZIONE
DEULOFEU LAZARO Gerard (Milan)
REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Cagliari)

 

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
BADELJ Milan (Fiorentina)
HALLFREDSSON Emil (Udinese)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)

 

OTTAVA SANZIONE
FERRARI Gianmarco (Crotone)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)

 

SETTIMA SANZIONE
DIAMANTI Alessandro (Palermo)
SALCEDO HERNANDEZ Carlos Joel (Fiorentina)

 

SESTA SANZIONE
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)
197/526
GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
FORNASIER Michele (Pescara)
PRAET Dennis (Sampdoria)
REGINI Vasco (Sampdoria)
ROG Marko (Napoli)

 

TERZA SANZIONE
HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)
MACCARONE Massimo (Empoli)
VIVIANI Federico (Bologna)
ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)

 

SECONDA SANZIONE
LETSCHERT Timo (Sassuolo)
SENSI Stefano (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
AVELAR Fernando (Torino)
KASTANOS Grigoris (Pescara)
MILICEVIC Hrvoje (Pescara)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ALVES DA SILVA Daniel (Juventus)
BALDE DIAO Keita (Lazio)

 

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea